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A decorrere dall'anno 1985, all'adeguamento strutturale e funzionale dei locali adibiti a sedi di musei, gallerie, archivi e biblioteche dello Stato, alle misure di prevenzione incendi, all'installazione dei sistemi antifurto e di ogni altra misura di prevenzione nei locali stessi, nonche' per l'espropriazione o l'acquisto, anche mediante l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato, di immobili, di interesse artistico e storico, da adibire a musei, gallerie, archivi e biblioteche dello Stato, sono destinate le maggiori entrate, rispetto a quelle accertate per il medesimo titolo nell'anno finanziario 1984, derivanti dall'applicazione del precedente articolo 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a riassegnare, con propri decreti, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali le maggiori somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del precedente comma 1.

Testo in vigore dal 4 luglio 1985 al 29 gennaio 1991

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urn:nir:stato:legge:1985-06-27;332~art3 · fonte su Normattiva