Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 settembre 1978 al 1 giugno 1995. Leggi il testo vigente →
Le disposizioni dell'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni, si applicano anche ai dipendenti delle aziende industriali e artigiane che effettivamente lavorano nel territorio di Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 5 agosto 1978, n.502
3La L. 5 agosto 1978, n.502, ha disposto (con l'art. 3, comma 1), che l'articolo 23 della legge 16 aprile 1973, n. 171, si interpreta nel senso che gli sgravi contributivi ivi previsti si applicano anche alle imprese alberghiere come tali classificate ai sensi della legge 30 dicembre 1937, n. 261, modificata con legge 18 gennaio 1939, n. 382, fermo restando il loro inquadramento nel settore commerciale agli effetti previdenziali e assistenziali.
Testo in vigore dal 3 settembre 1978 al 1 giugno 1995
