Art. 11 — Sperimentazione zootecnica
Nei territori montani di cui al precedente articolo 9, il Ministero dell'agricoltura e foreste provvede ad interventi di carattere straordinario per svolgere programmi di sperimentazione zootecnica di particolare interesse per lo sviluppo economico della montagna.
Testo vigente dal 12 agosto 1966
