Ai territori montani, di cui al precedente articolo 9, oltre allo stanziamento previsto dal successivo articolo 15, viene riservata, per la realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 10, 11 e 12 della presente legge, una quota di spesa che sara' determinata dal Comitato interministeriale per la ricostruzione in sede di approvazione dei piani pluriennali, tenendo conto della superficie territoriale, della popolazione e degli interventi da effettuare nei territori stessi.

Testo vigente dal 12 agosto 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-07-22;614~art14 · fonte su Normattiva