Art. 12 — Agevolazioni alle iniziative turistiche, industriali e all'artigianato
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Nei territori montani di cui al precedente articolo 9, sono concessi mutui a tasso agevolato e contributi fino al 10 per cento della spesa alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero per la realizzazione delle iniziative turistiche indicate nel primo comma del precedente articolo 6, sulla base dei criteri e delle modalita' fissati dai piani quinquennali di cui al precedente articolo 1. Le stesse agevolazioni possono essere concesse ad Enti locali o a loro Consorzi per la realizzazione delle iniziative di cui al precedente comma, nonche' per la realizzazione di opere, impianti e servizi complementari alle attivita' turistiche o comunque idonei a favorire le attivita' turistiche, ivi compresi gli impianti di trasporto per mezzo di funi, comunque denominati. Alla concessione dei contributi provvedono gli Enti provinciali del turismo competenti per territorio, sentite le Amministrazioni provinciali. Nelle Regioni a Statuto speciale provvedono le Amministrazioni regionali interessate. Alle imprese e agli Enti indicati rispettivamente al primo e al secondo comma del presente articolo, nonche' alle nuove imprese industriali e artigiane che si costituiscono nei territori anzidetti e in quelli indicati dall'articolo unico della legge 13 giugno 1961, n. 526, si applicano le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8 con i limiti e le modalita' previsti dallo stesso articolo. Alle nuove imprese esercenti nei territori montani, di cui al precedente articolo 9, impianti di trasporto per mezzo di funi, comunque denominati, si applicano le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8 con le modalita' previste dallo stesso articolo, ove l'investimento in impianti fissi non superi il limite di 3 miliardi di lire.
Testo in vigore dal 12 agosto 1966 al 28 febbraio 1982
