Art. 10
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1980
Confronto con la versione in vigore dal 28 novembre 1980 al 22 dicembre 2008. 74 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Le somme assegnate ai sensi dei precedenti articoli dovranno essere utilizzate dalle gestioni di assistenza sanitaria degli enti interessati per estinguere prioritariamente le esposizioni debitorie risultanti nei rispettivi bilanci consuntivi al 31 dicembre 1977. Ove, alla data di erogazione, le somme stesse dovessero risultare superiori alle esposizioni debitorie degli enti, le eventuali eccedenze potranno essere utilizzate, previa autorizzazione del Ministero del tesoro, per estinguere altri debiti nell'ambito di quelli indicati al precedente articolo 3.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1980-11-28;783~art10 · fonte del testo