Art. 9
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1980
Confronto con la versione in vigore dal 28 novembre 1980 al 22 dicembre 2008. 113 parole tolte, 20 parole aggiunte in 13 capoversi.
tolto: L'importo di lire 190.165 milioni di cui alla lettera F) del precedente articolo 3 e' assegnato alle gestioni di assistenza sanitaria dei seguenti enti per consentire agli stessi di estinguere, nei limiti degli stessi importi i debiti esposti nei confronti di operatori sanitari:
tolto: Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie
tolto: 38.295
tolto: Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali (gestione assistenza sanitaria)
tolto: 10.047
tolto: Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (gestione assistenza sanitaria)
tolto: 2.606
tolto: Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (gestione assistenza sanitaria)
tolto: 6.457
tolto: Cassa mutua provinciale di malattia di Trento
tolto: 3.000
tolto: Cassa mutua provinciale di malattia da Bolzano
tolto: 1.240aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1980-11-28;783~art9 · fonte del testo