Art. 10
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 novembre 1980 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Le somme assegnate ai sensi dei precedenti articoli dovranno essere utilizzate dalle gestioni di assistenza sanitaria degli enti interessati per estinguere prioritariamente le esposizioni debitorie risultanti nei rispettivi bilanci consuntivi al 31 dicembre 1977. Ove, alla data di erogazione, le somme stesse dovessero risultare superiori alle esposizioni debitorie degli enti, le eventuali eccedenze potranno essere utilizzate, previa autorizzazione del Ministero del tesoro, per estinguere altri debiti nell'ambito di quelli indicati al precedente articolo 3.
Testo in vigore dal 28 novembre 1980 al 22 dicembre 2008
