Art. 5
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 novembre 1980 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]La somma di lire 1.317.421 milioni di cui alla lettera B) del precedente articolo 3 e' assegnata alle gestioni di assistenza sanitaria dei seguenti enti per consentire agli stessi di estinguere, nel limite degli importi a ciascuno di essi attribuiti, le esposizioni debitorie verso il Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera di cui all'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386:
[2]Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie
[3]1.260.054
[4]Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (gestione assistenza sanitaria)
[5]20.836
[6]Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico
[7]20.000
[8]Cassa mutua provinciale di malattia di Trento
[9]6.706
[10]Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano
[11]2.100
[12]Gli importi di cui al precedente comma saranno fatti affluire, in nome e per conto degli enti interessati, direttamente al capo X, capitolo 3342, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, denominato "Somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria".
Testo in vigore dal 28 novembre 1980 al 22 dicembre 2008
