Art. 6
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 novembre 1980 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]La somma di lire 83.160 milioni di cui alla lettera C) del precedente articolo 3 e' assegnata alla gestione di assistenza sanitaria dei seguenti enti per consentire agli stessi di estinguere, nel limite degli importi a ciascuno di essi attribuiti, le esposizioni debitorie verso il conto speciale di cui agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386:
[2]Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie
[3]75.000
[4]Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano
[5]160
[6]Gli importi di cui al precedente comma saranno fatti affluire, in nome e per conto degli enti interessati, direttamente al conto corrente n. 455 aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato "Ministero del tesoro - conto speciale per il finanziamento dell'assistenza ospedaliera".
Testo in vigore dal 28 novembre 1980 al 22 dicembre 2008
