Art. 7
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1980
Confronto con la versione in vigore dal 28 novembre 1980 al 22 dicembre 2008. 107 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: La somma di lire 94.500 milioni di cui alla lettera D) del precedente articolo 3 e' assegnata alle gestioni di assistenza sanitaria dei seguenti enti per consentire agli stessi di estinguere, nel limite degli importi a ciascuno di essi attribuiti, le esposizioni debitorie GES.CA.L.:
tolto: Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie
tolto: 87.000
tolto: Gli importi di cui al precedente comma saranno fatti affluire, in nome e per conto degli enti interessati direttamente sul conto corrente fruttifero n. 471 intrattenuto dalla Cassa depositi e prestiti con il Ministero del tesoro, denominato "Cassa depositi e prestiti - sezione autonoma per l'edilizia residenziale - legge n. 457 del 1978".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1980-11-28;783~art7 · fonte del testo