Art. 7
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[1]La somma di lire 94.500 milioni di cui alla lettera D) del precedente articolo 3 e' assegnata alle gestioni di assistenza sanitaria dei seguenti enti per consentire agli stessi di estinguere, nel limite degli importi a ciascuno di essi attribuiti, le esposizioni debitorie GES.CA.L.:
[2]Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie
[3]87.000
[4]Gli importi di cui al precedente comma saranno fatti affluire, in nome e per conto degli enti interessati direttamente sul conto corrente fruttifero n. 471 intrattenuto dalla Cassa depositi e prestiti con il Ministero del tesoro, denominato "Cassa depositi e prestiti - sezione autonoma per l'edilizia residenziale - legge n. 457 del 1978".
Testo in vigore dal 28 novembre 1980 al 22 dicembre 2008
