Art. 12 — Enti pubblici
Provvedimento abrogato dalla l. 12 marzo 1999, n. 68.
Abrogato dal 17 gennaio 2000
Provvedimento abrogato dalla l. 12 marzo 1999, n. 68.
Abrogato dal 17 gennaio 2000
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 51, primo comma, e 97, terzo comma, Cost. - dell'art. 12, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482 (recante: <<Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private>>), a norma del quale <<nei concorsi a posti delle carriere direttive e di concetto o parificati, gli appartenenti alle categorie indicate nel precedente titolo, che abbiano conseguito l'idoneità, verranno inclusi nell'ordine di graduatoria tra i vincitori fino a che non sia stata raggiunta la percentuale del 15 per cento dei posti in organico>>, in quanto - premesso che la norma impugnata, introducendo l'istituto della assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private, si colloca nel quadro dell'ampio intervento operato dal legislatore, dopo il primo conflitto mondiale, a favore dei predetti invalidi; e considerato che tale disciplina è stata successivamente estesa, con diverse modalità di tutela, ad altre categorie ritenute meritevoli di particolare protezione con singole e specifiche leggi, fino alla legge n. 482 del 1968, che ha ridisciplinato organicamente la materia - la medesima disposizione non può ritenersi ne' irragionevole ne' priva di giustificazione, essendo diretta ad assolvere un onere e un compito della collettività al fine di consentire a detti beneficiari, in base a condizioni e criteri prestabiliti, un più agevole reperimento di una occupazione, pur nei limiti di percentuali prefissate in rapporto ai posti in organico per ciascuna qualifica, nel contemperamento delle esigenze della pubblica amministrazione per la migliore selezione dei propri impiegati con quelle di tutela degli appartenenti alle categorie protette, i quali comunque possono accedervi solo dopo aver superato le prove concorsuali in posizione di parità rispetto agli altri concorrenti. Peraltro, non resta preclusa al legislatore la possibilità di introdurre nella procedura concorsuale prescelta, a favore di alcune categorie svantaggiate, deroghe suscettibili di realizzare quella particolare tutela che detta normativa intende perseguire. - Cfr. S. nn. 38/1960 e 279/1983. red.: G. Leo
Art. 3 cost. · Art. 51 cost. · Art. 97 cost. · Art. 12 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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urn:nir:stato:legge:1968-04-02;482~art12 · fonte su Normattiva