La determinazione degli importi dei mutui di cui allo articolo 2, e' effettuata dal Ministero del turismo e dello spettacolo, tenendo presenti, per quanto applicabili, i criteri di ripartizione del contributo statale indicati nell'articolo 22 della legge 14 agosto 1967, n. 800.
Testo vigente dal 25 maggio 1970
