Art. 4
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 dicembre 1973 al 18 ottobre 1975. Leggi il testo vigente →
I Ministri per i trasporti e l'aviazione civile e per la difesa, nei limiti dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, possono assumere impegni di spesa per somme eccedenti lo stanziamento di ciascun esercizio, purche' i relativi pagamenti siano ripartiti negli esercizi finanziari entro i limiti dei rispettivi stanziamenti. Le somme non impegnate in un esercizio saranno utilizzate negli esercizi successivi. Gli ordini di accreditamento, relativi alle spese di cui alla presente legge, possono essere emessi anche per importi eccedenti quelli previsti dalle norme in vigore, ma comunque non superiori a 500 milioni di lire.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1973 al 18 ottobre 1975
