Art. 4
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 ottobre 1975 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
I Ministri per i trasporti e l'aviazione civile e per la difesa, nei limiti dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, possono assumere impegni di spesa per somme eccedenti lo stanziamento di ciascun esercizio, purche' i relativi pagamenti siano ripartiti negli esercizi finanziari entro i limiti dei rispettivi stanziamenti. Le somme non impegnate in un esercizio saranno utilizzate negli esercizi successivi. Gli ordini di accreditamento, relativi alle spese di cui alla presente legge, possono essere emessi anche per importi eccedenti quelli previsti dalle norme in vigore, ma comunque non superiori a 500 milioni di lire.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 13 agosto 1975, n.377, convertito con modificazioni dalla L. 16 ottobre 1975, n.493
1Il D.L. 13 agosto 1975, n.377, convertito con modificazioni dalla L. 16 ottobre 1975, n.493 ha disposto (con l'art.15 comma 3) che "I limiti temporali di efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, sono correlativamente prorogati di due anni."
Testo in vigore dal 18 ottobre 1975 al 9 ottobre 2010
