Art. 8
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Le norme di cui all'articolo 2, secondo comma, e allo articolo 5 della legge 25 febbraio 1971, n. 111, si applicano anche alla progettazione ed all'esecuzione delle opere previste dall'articolo 1 della presente legge, da realizzare negli aeroporti militari aperti al traffico aereo civile. Le norme di cui agli articoli 2 e 7 della presente legge si applicano per un triennio anche agli atti relativi alla attuazione delle opere da realizzare con fondi dei capitoli gia' iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile alla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1973 al 18 ottobre 1975
