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Le norme di cui all'articolo 2, secondo comma, e allo articolo 5 della legge 25 febbraio 1971, n. 111, si applicano anche alla progettazione ed all'esecuzione delle opere previste dall'articolo 1 della presente legge, da realizzare negli aeroporti militari aperti al traffico aereo civile. Le norme di cui agli articoli 2 e 7 della presente legge si applicano per un triennio anche agli atti relativi alla attuazione delle opere da realizzare con fondi dei capitoli gia' iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile alla data di entrata in vigore della presente legge.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 13 agosto 1975, n.377, convertito con modificazioni dalla L. 16 ottobre 1975, n.493

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Il D.L. 13 agosto 1975, n.377, convertito con modificazioni dalla L. 16 ottobre 1975, n.493 ha disposto (con l'art.15 comma 3) che "I limiti temporali di efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, sono correlativamente prorogati di due anni."

Testo in vigore dal 18 ottobre 1975 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1973-12-22;825~art8 · fonte su Normattiva