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Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, in materia di canone di concessione, gli alloggi di servizio costruiti o acquistati ai sensi della legge 7 giugno 1975, n. 227, e della legge 10 febbraio 1982, n. 39, e succes- sive modificazioni, sono assoggettati al regime degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata a cedere in proprieta', con priorita' agli assegnatari o agli aventi causa alla data di entrata in vigore della presente legge:
- a)gli alloggi di cui al comma 1;
- b)gli alloggi costruiti o acquistati ai sensi del numero 3) dell'articolo 1 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1967, n. 42;
- c)gli alloggi che, ai sensi della legge 29 gennaio 1992, n. 58, sono stati trasferiti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Per la determinazione del prezzo di cessione delle unita' abitative si applicano le disposizioni recate dall'articolo 28, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni. Le somme ricavate dalla vendita degli alloggi, al netto degli oneri derivanti dalla corresponsione dei compensi spettanti a societa' di compravendita di immobili eventualmente incaricate, sono destinate alla riduzione del disavanzo di bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Le condizioni e le modalita' della vendita sono stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1992 al 15 gennaio 1994
