Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 116/1991

    Illegittimità dichiarata
    15 marzo 1991

    L'art. 8 legge 9 aprile 1990, n. 87 prevede, per l'attuazione delle finalità perseguite dalla stessa legge, uno stanziamento complessivo di 340 miliardi distribuito su due esercizi (1989 e 1990) e coperto, per il 1990, con l'imputazione di 280 miliardi a carico dell'autorizzazione di spesa prevista per tale anno dall'art. 1, comma primo, della legge 8 novembre 1986, n. 752 "intendendosi corrispondentemente ridotta di lire 140 miliardi ciascuna delle somme di cui agli artt. 3 e 4 della stessa legge n. 752 del 1986". Anche se la Costituzione non vieta che nuove leggi statali intervengano a modificare la legislazione preesistente, per quanto riguarda i proventi attribuiti dallo Stato alle Regioni, e la riduzione di spesa operata a carico dell'art. 4 della legge n. 752/1986 non è tale da dar luogo a lesioni dell'autonomia finanziaria regionale venendo a incidere solo sull'esercizio di competenze statali, tuttavia, questo non toglie che la sottrazione dell'importo di 140 miliardi dal finanziamento previsto nell'art. 3 della legge n. 752/1986 possa, invece, incidere su tale autonomia, per il fatto di utilizzare risorse già destinate, per l'anno 1990, alle Regioni ed alle Province autonome con riferimento ad interventi nel settore agricolo di competenza regionale e provinciale. In questo caso la lesione dell'autonomia finanziaria rappresenta la conseguenza della riduzione, operata nel corso dell'esercizio annuale, di una somma da tempo stanziata, in relazione allo stesso esercizio, a favore delle Regioni e delle Province autonome per interventi connessi a competenze rimaste invariate. Una riduzione di risorse disposta in questi termini, infatti, determina uno squilibrio nella sfera di autonomia costituzionalmente garantita alle Regioni ed alle Province autonome, stante la sua possibile incidenza su programmi di intervento e di spesa già adottati e in corso di svolgimento. Pertanto è costituzionalmente illegittimo l'art. 8, primo comma, lett. a, legge 9 aprile 1990 n. 87, già citato, nella parte in cui riduce di 140 miliardi la somma già prevista dall'art. 3 legge 8 novembre 1986 n. 752. - V., in materia di modifica di legislazione preesistente da parte dello Stato per i proventi attribuiti alle Regioni, la sentenza n. 245/1984.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1990-04-09;87~art8 · fonte su Normattiva