È costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 1 della legge n. 37 del 1942, nella parte in cui non comprende nel personale addetto al servizio delle imposte di fabbricazione, dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte dirette, avente diritto all'iscrizione al Fondo di previdenza, anche gli impiegati non di ruolo, poiché questi, al pari di quelli di ruolo, sono impegnati negli stessi servizi per i quali operatori economici versano speciali compensi (non valendo detta loro qualità a giustificare l'esclusione) ed in quanto, allargando l'accesso al Fondo al personale non di ruolo, non si corre neanche il rischio di fare concorrere alle erogazioni impiegati che solo in via occasionale o contingente abbiano prestato la loro opera nel settore, atteso che, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 1650 del 1964, il diritto all'indennità si acquista solo dopo due anni di servizio. - Cfr. S. nn. 179/1981; 264/1983.
Art. 1 Iscrizione del personale dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette al Fondo di previdenza istituito a favore del personale dei ruoli provinciali addetto ai servizi delle imposte di fabbricazione dal R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1561, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 260