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[1]L'art. 1 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1561, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 260, e' sostituito dal seguente:
[2]« E' istituito un Fondo di previdenza a favore del personale dei ruoli provinciali addetto ai servizi delle imposte di fabbricazione e del personale dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette ». 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
1La Corte Costituzionale, con sentenza 30 settembre - 18 ottobre 1983, n. 308 (in G.U. 1a s.s. 26/10/1983, n. 295), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 26 gennaio 1942, n. 37 (Iscrizione del personale dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette al Fondo di previdenza istituito a favore del personale dei ruoli provinciali addetto ai servizi delle imposte di fabbricazione dal r.d.l. 5 settembre 1938, n. 1561, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 260), nella parte in cui non comprende nel personale addetto ai servizi delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette, avente diritto alla iscrizione al Fondo di previdenza, anche gli impiegati non di ruolo".
Testo in vigore dal 27 ottobre 1983 al 16 dicembre 2009
