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A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, i militari e graduati di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica sono iscritti d'ufficio nel ruolo d'onore delle rispettive Forze armate, previo collocamento in congedo assoluto, qualora siano riconosciuti permanentemente inabili al servizio militare per:
- a)mutilazioni o invalidita' riportate o aggravate per servizio di guerra, che abbiano dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile da iscriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla corrispondente tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, oppure abbiano dato luogo ad un identico trattamento pensionistico, corrisposto in base a leggi precedentemente vigenti;
- b)mutilazioni o invalidita' riportate in incidente di volo comandato, anche in tempo di pace, per causa di servizio e per le quali sia stato liquidato l'indennizzo privilegiato aeronautico di cui al regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito in legge dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni ed integrazioni;
- c)mutilazioni o invalidita' riportate in servizio e per causa di servizio, che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie. I militari e graduati di truppa del ruolo d'onore possono essere richiamati in servizio, con il loro consenso, solo in tempo di guerra per essere impiegati in incarichi o servizi compatibili con le loro condizioni fisiche.
Testo in vigore dal 7 febbraio 1986 al 9 ottobre 2010
