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[1]((Il personale delle Cattedre ambulanti di agricoltura, che si trovi in rapporto stabile di servizio presso quegli Enti, sara' inquadrato nei ruoli formati a termine del precedente art. 6 lettera a), purche' sia riconosciuto atto tecnicamente e politicamente alle funzioni ed abbia i requisiti generali richiesti per l'ammissione ad impieghi statali, escluso quello dell'eta', sempreche' non abbia raggiunto il 65° anno di eta' o il minor limite previsto dagli ordinamenti vigenti delle Cattedre per il collocamento a riposo.

[2]Peraltro la posizione gerarchica rivestita dal personale delle Cattedre ambulanti di agricoltura secondo i relativi regolamenti organici, terra' luogo; ai fini dell'inquadramento, del requisito di cui all'art. 16 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

[3]L'accertamento degli altri requisiti generali richiesti per l'ammissione agli impieghi statali e' fatto sulla base di dichiarazione del commissario per l'amministrazione della Cattedra, per quanto riguarda la carica del direttore e del direttore per tutto il restante personale)).

[4]Le disposizioni del precedente comma si applicano anche ai vincitori dei concorsi banditi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e non ancora espletati per nomina alle dipendenze delle Cattedre.

[5]I provvedimenti emanati in attuazione dei precedenti comma non sono suscettibili di gravame, se non per motivi di eccesso di potere o violazione di legge.

[6]Il personale che risultasse in eccedenza ai posti di ruolo sara' considerato in soprannumero fino a totale assorbimento in relazione alle successive vacanze di posti.

Testo in vigore dal 27 agosto 1937 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 agosto 1937

Confronto con la versione in vigore dal 16 luglio 1935 al 27 agosto 1937. 7 parole tolte, 85 parole aggiunte in 3 capoversi.

Il personale delle Cattedre ambulanti di agricolturaaggiunto: , che si trovi in rapporto stabile di servizio presso quegli Entiaggiunto: , sara' inquadrato nei ruoli formati a tolto: termini aggiunto: termine del precedente art. 6 lettera a)aggiunto: , purche' sia riconosciuto atto tecnicamente e politicamente alle funzioni ed abbia i requisiti generali richiesti per l'ammissione ad impieghi statali, escluso quello dell'eta', tolto: e sempreche' non abbia raggiunto tolto: i limiti di eta', previsti aggiunto: il 65° anno di eta' o il minor limite previsto dagli ordinamenti vigenti delle Cattedre per il collocamento a riposoaggiunto: .

aggiunto: Peraltro la posizione gerarchica rivestita dal personale delle Cattedre ambulanti di agricoltura secondo i relativi regolamenti organici, terra' luogo; ai fini dell'inquadramento, del requisito di cui all'art. 16 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

aggiunto: L'accertamento degli altri requisiti generali richiesti per l'ammissione agli impieghi statali e' fatto sulla base di dichiarazione del commissario per l'amministrazione della Cattedra, per quanto riguarda la carica del direttore e del direttore per tutto il restante personale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1935-06-13;1220~art7 · fonte del testo