Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 agosto 1937 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]((Il personale delle Cattedre ambulanti di agricoltura, che si trovi in rapporto stabile di servizio presso quegli Enti, sara' inquadrato nei ruoli formati a termine del precedente art. 6 lettera a), purche' sia riconosciuto atto tecnicamente e politicamente alle funzioni ed abbia i requisiti generali richiesti per l'ammissione ad impieghi statali, escluso quello dell'eta', sempreche' non abbia raggiunto il 65° anno di eta' o il minor limite previsto dagli ordinamenti vigenti delle Cattedre per il collocamento a riposo.
[2]Peraltro la posizione gerarchica rivestita dal personale delle Cattedre ambulanti di agricoltura secondo i relativi regolamenti organici, terra' luogo; ai fini dell'inquadramento, del requisito di cui all'art. 16 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
[3]L'accertamento degli altri requisiti generali richiesti per l'ammissione agli impieghi statali e' fatto sulla base di dichiarazione del commissario per l'amministrazione della Cattedra, per quanto riguarda la carica del direttore e del direttore per tutto il restante personale)).
[4]Le disposizioni del precedente comma si applicano anche ai vincitori dei concorsi banditi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e non ancora espletati per nomina alle dipendenze delle Cattedre.
[5]I provvedimenti emanati in attuazione dei precedenti comma non sono suscettibili di gravame, se non per motivi di eccesso di potere o violazione di legge.
[6]Il personale che risultasse in eccedenza ai posti di ruolo sara' considerato in soprannumero fino a totale assorbimento in relazione alle successive vacanze di posti.
Testo in vigore dal 27 agosto 1937 al 22 dicembre 2008
