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[1]Il personale delle Cattedre ambulanti di agricoltura che si trovi in rapporto stabile di servizio presso quegli Enti sara' inquadrato nei ruoli formati a termini del precedente art. 6 lettera a) purche' sia riconosciuto atto tecnicamente e politicamente alle funzioni ed abbia i requisiti generali richiesti per l'ammissione ad impieghi statali, escluso quello dell'eta', e sempreche' non abbia raggiunto i limiti di eta', previsti dagli ordinamenti vigenti delle Cattedre per il collocamento a riposo.

[2]Le disposizioni del precedente comma si applicano anche ai vincitori dei concorsi banditi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e non ancora espletati per nomina alle dipendenze delle Cattedre.

[3]I provvedimenti emanati in attuazione dei precedenti comma non sono suscettibili di gravame, se non per motivi di eccesso di potere o violazione di legge.

[4]Il personale che risultasse in eccedenza ai posti di ruolo sara' considerato in soprannumero fino a totale assorbimento in relazione alle successive vacanze di posti.

Testo in vigore dal 16 luglio 1935 al 27 agosto 1937

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1935-06-13;1220~art7 · fonte del testo