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[1]Il personale delle Cattedre ambulanti di agricoltura che si trovi in rapporto stabile di servizio presso quegli Enti sara' inquadrato nei ruoli formati a termini del precedente art. 6 lettera a) purche' sia riconosciuto atto tecnicamente e politicamente alle funzioni ed abbia i requisiti generali richiesti per l'ammissione ad impieghi statali, escluso quello dell'eta', e sempreche' non abbia raggiunto i limiti di eta', previsti dagli ordinamenti vigenti delle Cattedre per il collocamento a riposo.
[2]Le disposizioni del precedente comma si applicano anche ai vincitori dei concorsi banditi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e non ancora espletati per nomina alle dipendenze delle Cattedre.
[3]I provvedimenti emanati in attuazione dei precedenti comma non sono suscettibili di gravame, se non per motivi di eccesso di potere o violazione di legge.
[4]Il personale che risultasse in eccedenza ai posti di ruolo sara' considerato in soprannumero fino a totale assorbimento in relazione alle successive vacanze di posti.
Testo in vigore dal 16 luglio 1935 al 27 agosto 1937
