Istituzione dei comitati dell'emigrazione italiana

Art. 10 — Poteri e funzioni del presidente

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Il comitato dell'emigrazione italiana elegge a maggioranza assoluta il presidente tra i suoi membri. Il presidente ha la rappresentanza legale del comitato. Egli convoca il comitato almeno una volta ogni quattro mesi e tutte le volte che ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero il capo dell'ufficio consolare.

Testo in vigore dal 22 maggio 1985 al 11 novembre 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1985-05-08;205~art10 · fonte su Normattiva