Istituzione dei comitati dell'emigrazione italiana
Art. 10 — Poteri e funzioni del presidente
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Il comitato dell'emigrazione italiana elegge a maggioranza assoluta il presidente tra i suoi membri. Il presidente ha la rappresentanza legale del comitato. Egli convoca il comitato almeno una volta ogni quattro mesi e tutte le volte che ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero il capo dell'ufficio consolare.
Testo in vigore dal 22 maggio 1985 al 11 novembre 2003
