Istituzione dei comitati dell'emigrazione italiana
Art. 12 — Commissioni di lavoro
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Il comitato dell'emigrazione italiana puo' istituire nel suo seno commissioni di lavoro, di cui possono essere chiamati a far parte esperti esterni. Tali commissioni sono presiedute da un membro del comitato. Alle loro riunioni puo' partecipare il capo dell'ufficio consolare o un suo rappresentante, appositamente delegato.
Testo in vigore dal 22 maggio 1985 al 11 novembre 2003
