Istituzione dei comitati dell'emigrazione italiana
Art. 15 — Sistema elettorale
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I comitati dell'emigrazione italiana sono eletti con voto diretto, personale e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti e' effettuata in ragione proporzionale, con le modalita' previste nei successivi articoli 22 e 23.
Testo in vigore dal 22 maggio 1985 al 11 novembre 2003
