Istituzione dei comitati dell'emigrazione italiana

Art. 16 — Convocazione dei comizi e liste elettorali

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Le elezioni sono indette dal capo dell'ufficio consolare tre mesi prima del termine di scadenza del precedente comitato; in caso di scioglimento anticipato, la indizione e' effettuata entro quindici giorni dalla relativa declaratoria. L'indizione delle elezioni e' portata a conoscenza della collettivita' italiana mediante l'affissione all'albo consolare, circolari informative e l'uso di ogni altro mezzo di informazione. Entro i trenta giorni successivi alla indizione possono essere presentate le liste dei candidati, sottoscritte da un numero di elettori non inferiore a cento, per le collettivita' composte fino a cinquantamila connazionali, e a duecento, per quelle con oltre cinquantamila connazionali. I sottoscrittori debbono essere iscritti nell'elenco di cui all'articolo 14 e non essere candidati. Le firme di elettori che compaiono in piu' di una lista sono considerate nulle.

Testo in vigore dal 22 maggio 1985 al 11 novembre 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1985-05-08;205~art16 · fonte su Normattiva