Art. 16 — Convocazione dei comizi e liste elettorali
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Le elezioni sono indette dal capo dell'ufficio consolare tre mesi prima del termine di scadenza del precedente comitato; in caso di scioglimento anticipato, la indizione e' effettuata entro quindici giorni dalla relativa declaratoria. L'indizione delle elezioni e' portata a conoscenza della collettivita' italiana mediante l'affissione all'albo consolare, circolari informative e l'uso di ogni altro mezzo di informazione. Entro i trenta giorni successivi alla indizione possono essere presentate le liste dei candidati, sottoscritte da un numero di elettori non inferiore a cento, per le collettivita' composte fino a cinquantamila connazionali, e a duecento, per quelle con oltre cinquantamila connazionali. I sottoscrittori debbono essere iscritti nell'elenco di cui all'articolo 14 e non essere candidati. Le firme di elettori che compaiono in piu' di una lista sono considerate nulle.
Testo in vigore dal 22 maggio 1985 al 11 novembre 2003
