Art. 19 — Costituzione dei seggi elettorali
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Il comitato elettorale, almeno dieci giorni prima della data delle votazioni, costituisce i seggi elettorali e nomina i presidenti dei seggi. Il segretario del seggio e' scelto, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, dal presidente; funge da vicepresidente il piu' anziano fra gli scrutatori. Ciascun seggio e' composto dagli scrutatori, in numero non inferiore a quattro e non superiore ad otto, e dai rappresentanti di lista. Gli scrutatori sono nominati tra gli elettori non candidati, almeno dieci giorni prima delle elezioni, dal comitato elettorale, nell'ambito delle designazioni effettuate dai presentatori delle liste o, in mancanza, d'ufficio. I rappresentanti di lista vengono indicati dai presentatori delle liste stesse, debbono essere elettori e non possono essere candidati. Qualora, all'atto dell'insediamento del seggio, uno scrutatore sia assente, il presidente nomina scrutatore uno degli elettori.
Testo in vigore dal 22 maggio 1985 al 8 luglio 1990
