Istituzione dei comitati dell'emigrazione italiana

Art. 19 — Costituzione dei seggi elettorali

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Il comitato elettorale, almeno dieci giorni prima della data delle votazioni, costituisce i seggi elettorali e nomina i presidenti dei seggi. Il segretario del seggio e' scelto, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, dal presidente; funge da vicepresidente il piu' anziano fra gli scrutatori. Ciascun seggio e' composto dagli scrutatori, in numero non inferiore a quattro e non superiore ad otto, e dai rappresentanti di lista. Gli scrutatori sono nominati tra gli elettori non candidati, almeno dieci giorni prima delle elezioni, dal comitato elettorale, nell'ambito delle designazioni effettuate dai presentatori delle liste o, in mancanza, d'ufficio. I rappresentanti di lista vengono indicati dai presentatori delle liste stesse, debbono essere elettori e non possono essere candidati. Qualora, all'atto dell'insediamento del seggio, uno scrutatore sia assente, il presidente nomina scrutatore uno degli elettori. ((Ai presidenti dei seggi, agli scrutatori ed ai segretari spetta un'indennita' stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata nell'anno 1991 la spesa di lire 2.280 milioni cui si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1990 all'uopo utilizzando, per corrispondente importo, la quota relativa all'esercizio finanziario 1991 dell'accantonamento 'Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri, ivi compresi il riordinamento del Ministero, il potenziamento del servizio diplomatico consolare ed i provvedimenti in campo sociale e culturale all'estero'. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio)).

Testo in vigore dal 8 luglio 1990 al 11 novembre 2003

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-05-08;205~art19 · fonte su Normattiva