Istituzione dei comitati dell'emigrazione italiana

Art. 2 — Compiti dei comitati degli italiani all'estero

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Fatte salve le funzioni e le responsabilita' del capo dell'ufficio consolare, quali previste dalla legge, dal diritto e dalle consuetudini internazionali, dagli accordi e convenzioni bilaterali e multilaterali, il comitato della emigrazione italiana assume, in collaborazione e in coordinamento con l'autorita' consolare, compiti di promozione, assumendo anche idonee iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale, all'assistenza, alla ricreazione, allo sport e al tempo libero dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare. Il capo dell'ufficio consolare facilita l'attivita' del comitato e ne agevola i rapporti con gli enti e le istituzioni locali interessati. Il comitato, ispirandosi ai principi della Costituzione italiana, coopera con l'autorita' consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini emigrati, con particolare riguardo alla difesa dei diritti civili garantiti ai lavoratori italiani da norme applicabili nei singoli Paesi, segnalando alla predetta autorita' consolare, affinche' vengano esperiti tutti gli interventi opportuni, eventuali violazioni delle convenzioni e consuetudini internazionali concernenti il trattamento dei cittadini stranieri, degli accordi bilaterali e multilaterali in vigore tra l'Italia e il Paese ospitante e delle norme comunitarie. Il comitato, inoltre, nell'ambito degli ordinamenti locali, collabora con l'autorita' consolare nella vigilanza sul rispetto dei contratti di lavoro e sulle condizioni di sicurezza e di igiene nel luogo di lavoro, anche mediante contatti con le organizzazioni sindacali, sulle condizioni abitative, sull'inserimento nelle strutture scolastiche, nonche' sulla effettiva attuazione delle norme, delle iniziative e delle provvidenze predisposte dalle autorita' del Paese ospitante a favore degli immigrati, sul piano scolastico, culturale, ricreativo, sportivo e, in genere, del tempo libero, a sostegno dell'azione di tutela dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie e in vista di favorire il loro migliore inserimento nelle societa' di accoglimento, di mantenere i loro legami con la realta' politica e culturale italiana e di migliorare la loro conoscenza della cultura e della lingua italiana. I compiti e le attivita' dei comitati previsti dalla presente legge non danno diritto a compensi.

Testo in vigore dal 22 maggio 1985 al 8 luglio 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1985-05-08;205~art2 · fonte del testo