Istituzione dei comitati dell'emigrazione italiana

Art. 2 — Compiti dei comitati degli italiani all'estero

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Il comitato promuove - in collaborazione con l'autorita' consolare ed enti, associazioni e comitati operanti nell'ambito della circoscrizione - idonee iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale, all'assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, alla ricreazione, allo sport ed al tempo libero della comunita' italiana residente nella circoscrizione. L'autorita' consolare indice, di propria iniziativa o su richiesta del comitato, riunioni congiunte tra l'autorita' consolare stessa ed il comitato per l'esame di iniziative e progetti specifici ritenuti di particolare importanza per la comunita'. Il comitato inoltre, nell'ambito degli ordinamenti e a seconda delle situazioni locali, coopera con l'autorita' consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini emigrati; nel rispetto delle norme previste dall'ordinamento locale e dalle norme del diritto internazionale e comunitario, con particolare riguardo alla difesa dei diritti civili garantiti ai lavoratori italiani dalle disposizioni legislative applicabili nei singoli Paesi, il comitato segnala alla predetta autorita' consolare, affinche' vengano esperiti tutti gli interventi necessari, le eventuali violazioni delle convenzioni e delle norme internazionali che colpiscano i nostri connazionali; il comitato, sempre nell'ambito degli ordinamenti del Paese ospitante, collabora con l'autorita' consolare, mediante una idonea azione di stimolo e di informazione, nella vigilanza sull'osservanza dei contratti di lavoro, sulle condizioni di sicurezza e di igiene nel luogo di lavoro, sulle condizioni abitative e sull'inserimento dei figli degli italiani all'estero nelle strutture scolastiche locali, nonche' sull'effettiva attuazione delle leggi, iniziative e provvidenze, predisposte dal Paese che ospita, a favore degli immigrati nel settore culturale, ricreativo, sportivo e del tempo libero, sia per favorire la migliore integrazione dei nostri connazionali nelle societa' di accoglimento, sia per mantenere i loro legami con la realta' politica e culturale italiana e la diffusione della storia, della tradizione e della lingua italiana. L'autorita' consolare deve richiedere al comitato pareri, proposte e raccomandazioni sulle iniziative che intende intraprendere nelle materie di cui al presente articolo. 5. Per l'attuazione dei compiti previsti dal presente articolo, i comitati possono dotarsi di autonomi e differenziati regolamenti interni, in relazione alle situazioni locali ed alle priorita' emergenti. I regolamenti potranno riguardare anche la materia delle spese di funzionamento di cui all'articolo 4 della presente legge, compresi i rimborsi spese

Testo in vigore dal 8 luglio 1990 al 11 novembre 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 luglio 1990

Confronto con la versione in vigore dal 22 maggio 1985 al 8 luglio 1990. 193 parole tolte, 233 parole aggiunte.

tolto: Fatte salve le funzioni e le responsabilita' del capo dell'ufficio consolare, quali previste dalla legge, dal diritto e dalle consuetudini internazionali, dagli accordi e convenzioni bilaterali e multilaterali, il comitato della emigrazione italiana assume, in collaborazione e in coordinamentoaggiunto: Il comitato promuove - in collaborazione con l'autorita' consolaretolto: , compiti di promozione, assumendo anche aggiunto: ed enti, associazioni e comitati operanti nell'ambito della circoscrizione - idonee iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale, all'assistenzatolto: , alla aggiunto: sociale e scolastica, alla formazione professionale, alla ricreazione, allo sport tolto: e aggiunto: ed al tempo libero tolto: dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare. Il capo dell'ufficio consolare facilita l'attivita' del comitato e ne agevola i rapporti con gli enti e le istituzioni locali interessati aggiunto: della comunita' italiana residente nella circoscrizione. L'autorita' consolare indice, di propria iniziativa o su richiesta del comitato, riunioni congiunte tra l'autorita' consolare stessa ed il comitato per l'esame di iniziative e progetti specifici ritenuti di particolare importanza per la comunita'. Il comitatotolto: , ispirandosi ai principi della Costituzione italiana aggiunto: inoltre, nell'ambito degli ordinamenti e a seconda delle situazioni locali, coopera con l'autorita' consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini emigratiaggiunto: ; nel rispetto delle norme previste dall'ordinamento locale e dalle norme del diritto internazionale e comunitario, con particolare riguardo alla difesa dei diritti civili garantiti ai lavoratori italiani tolto: da norme aggiunto: dalle disposizioni legislative applicabili nei singoli Paesi, tolto: segnalando aggiunto: il comitato segnala alla predetta autorita' consolare, affinche' vengano esperiti tutti gli interventi tolto: opportuni, aggiunto: necessari, le eventuali violazioni delle convenzioni e tolto: consuetudini internazionali concernenti il trattamento dei cittadini stranieri, degli accordi bilaterali e multilaterali in vigore tra l'Italia e il Paese ospitante e delle norme comunitarie. Il comitato, inoltre, aggiunto: delle norme internazionali che colpiscano i nostri connazionali; il comitato, sempre nell'ambito degli ordinamenti tolto: locali aggiunto: del Paese ospitante, collabora con l'autorita' consolare tolto: nella vigilanza sul rispettoaggiunto: , mediante una idonea azione di stimolo e di informazione, nella vigilanza sull'osservanza dei contratti di lavoro tolto: eaggiunto: , sulle condizioni di sicurezza e di igiene nel luogo di lavoro, tolto: anche mediante contatti con le organizzazioni sindacali, sulle condizioni abitativetolto: , sull'inserimento aggiunto: e sull'inserimento dei figli degli italiani all'estero nelle strutture scolastichetolto: , nonche' sulla effettiva attuazione delle norme, delle iniziative e delle provvidenze predisposte dalle autorita' del Paese ospitante aggiunto: locali, nonche' sull'effettiva attuazione delle leggi, iniziative e provvidenze, predisposte dal Paese che ospita, a favore degli immigratitolto: , sul piano scolastico, aggiunto: nel settore culturale, ricreativo, sportivo etolto: , in genere, del tempo libero, tolto: a sostegno dell'azione di tutela dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie e in vista di favorire il loro migliore inserimento aggiunto: sia per favorire la migliore integrazione dei nostri connazionali nelle societa' di accoglimento, tolto: di aggiunto: sia per mantenere i loro legami con la realta' politica e culturale italiana e tolto: di migliorare la loro conoscenza della cultura aggiunto: la diffusione della storia, della tradizione e della lingua italiana. tolto: I compiti e le attivita' dei comitati previsti dalla presente legge non danno diritto a compensi. aggiunto: L'autorita' consolare deve richiedere al comitato pareri, proposte e raccomandazioni sulle iniziative che intende intraprendere nelle materie di cui al presente articolo. 5. Per l'attuazione dei compiti previsti dal presente articolo, i comitati possono dotarsi di autonomi e differenziati regolamenti interni, in relazione alle situazioni locali ed alle priorita' emergenti. I regolamenti potranno riguardare anche la materia delle spese di funzionamento di cui all'articolo 4 della presente legge, compresi i rimborsi spese

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1985-05-08;205~art2 · fonte del testo