Istituzione dei comitati dell'emigrazione italiana

Art. 23 — Attribuzione dei seggi

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Il comitato elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla proclamazione degli eletti e alla redazione del verbale delle operazioni elettorali, che dovra' essere sottoscritto da tutti i componenti il comitato. La comunicazione dell'avvenuta conclusione delle operazioni di voto viene data con le stesse modalita' previste dal secondo comma dell'articolo 16.

Testo in vigore dal 22 maggio 1985 al 11 novembre 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1985-05-08;205~art23 · fonte su Normattiva