Art. 24 — Comitati non elettivi. Contributi
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Nei Paesi in cui non sia possibile procedere alle elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana, il capo della competente rappresentanza diplomatica espone le motivazioni dell'impedimento al Ministero degli affari esteri, che le sottopone al Comitato interministeriale per l'emigrazione. In tal caso, attraverso opportune forme di consultazione delle collettivita' residenti nelle rispettive circoscrizioni, i capi degli uffici consolari possono istituirvi dei comitati aventi compiti e composizione riconducibili, ove possibile, alle disposizioni della presente legge. Gli uffici consolari, nella cui circoscrizione risiedono meno di tremila cittadini italiani, possono istituire dei comitati con funzioni consultive da esercitare nell'ambito delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge; tali comitati sono composti da almeno cinque esponenti della collettivita' italiana, tra i quali il capo dell'ufficio consolare designa il presidente. ((Il Ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio generale degli italiani all'estero, puo', con proprio decreto, attribuire gli stessi compiti, previsti dalla presente legge per i comitati degli italiani all'estero, a comitati sorti spontaneamente in Paesi ove risiedano comunita' di cittadini italiani superiori alle tremila persone e che abbiano composizione e finalita' analoghe a quelle dei comitati eletti in base alla presente legge)). Gli uffici consolari possono, altresi', promuovere, anche con la costituzione di comitati che prevedano la partecipazione di esponenti delle comunita' locali, iniziative e manifestazioni straordinarie rivolte anche alle popolazioni del Paese ospitante. Il capo dell'ufficio consolare, o un suo rappresentante appositamente delegato, partecipa alle sedute dei comitati di cui al presente articolo, senza diritto di voto. Il Ministero degli affari esteri puo' erogare contributi, su proposta dei competenti uffici consolari, ai comitati istituiti ai sensi del presente articolo, nonche' ai sodalizi, associazioni e comitati indicati nel precedente articolo 3, primo comma, secondo le modalita' e per le finalita' della presente legge.
Testo in vigore dal 8 luglio 1990 al 11 novembre 2003
