Istituzione dei comitati dell'emigrazione italiana

Art. 25 — Abrogazione espressa. Trasferimento di compiti

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Sono abrogati i commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Con l'insediamento dei comitati di cui alla presente legge, vengono ad essi trasferiti i compiti in precedenza attribuiti, ai sensi del predetto secondo comma dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai comitati consolari di assistenza (COASIT).

Testo in vigore dal 22 maggio 1985 al 11 novembre 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1985-05-08;205~art25 · fonte del testo