Art. 25 — Abrogazione espressa. Trasferimento di compiti
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Sono abrogati i commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Con l'insediamento dei comitati di cui alla presente legge, vengono ad essi trasferiti i compiti in precedenza attribuiti, ai sensi del predetto secondo comma dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai comitati consolari di assistenza (COASIT).
Testo in vigore dal 22 maggio 1985 al 11 novembre 2003
