Art. 3 — Funzioni consultive
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Il comitato dell'emigrazione italiana esprime parere motivato e obbligatorio sulle richieste di contributo che sodalizi, associazioni e comitati, che svolgono nella circoscrizione consolare attivita' sociali, assistenziali, culturali e ricreative a favore della collettivita' italiana, rivolgono al Ministero degli affari esteri per il finanziamento di tali attivita'. A tal fine, il capo dell'ufficio consolare comunica al comitato le richieste di contributo pervenutegli, perche' esso possa formulare, entro trenta giorni, il parere sulle singole richieste e sulla ripartizione dei contributi. Entro quindici giorni dall'emissione del suddetto parere, o dall'infruttuoso decorso del relativo termine, il capo dell'ufficio consolare trasmette al Ministero degli affari esteri, nelle forme di rito, la documentazione costituita dalle richieste, dai pareri del comitato in quanto espressi e dalle proprie proposte, indicando altresi' i motivi delle eventuali difformita' tra tali proposte ed i pareri del comitato stesso, al quale da' comunicazione dell'avvenuta trasmissione. Sulle richieste di contributo, il Ministero degli affari esteri decide - entro il mese di febbraio o entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio dello Stato - con decreto, che viene portato a conoscenza dei richiedenti e del comitato per il tramite dell'autorita' consolare competente. Il comitato dell'emigrazione italiana puo' inoltre esprimere pareri, proposte e raccomandazioni sulle iniziative intraprese, nelle materie previste dall'articolo 2 della presente legge, dall'autorita' consolare.
Testo in vigore dal 22 maggio 1985 al 8 luglio 1990
