Art. 3 — Funzioni consultive
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Il comitato dell'emigrazione italiana esprime parere motivato e obbligatorio sulle richieste di contributo che sodalizi, associazioni e comitati, che svolgono nella circoscrizione consolare attivita' sociali, assistenziali, culturali e ricreative a favore della collettivita' italiana, rivolgono al Ministero degli affari esteri per il finanziamento di tali attivita'. A tal fine, il capo dell'ufficio consolare comunica al comitato le richieste di contributo pervenutegli, perche' esso possa formulare, entro trenta giorni, il parere sulle singole richieste e sulla ripartizione dei contributi. Entro quindici giorni dall'emissione del suddetto parere, o dall'infruttuoso decorso del relativo termine, il capo dell'ufficio consolare trasmette al Ministero degli affari esteri, nelle forme di rito, la documentazione costituita dalle richieste, dai pareri del comitato in quanto espressi e dalle proprie proposte, indicando altresi' i motivi delle eventuali difformita' tra tali proposte ed i pareri del comitato stesso, al quale da' comunicazione dell'avvenuta trasmissione. ((La disposizione di cui al secondo comma non si applica ai contributi erogati agli enti, aventi sede centrale in Italia, che svolgano all'estero le attivita' di cui al presente articolo anche attraverso proprie emanazioni locali, per le quali non siano state presentate richieste di contributo nelle circoscrizioni consolari in cui esse operano)). Sulle richieste di contributo, il Ministero degli affari esteri decide - entro il mese di febbraio o entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio dello Stato - con decreto, che viene portato a conoscenza dei richiedenti e del comitato per il tramite dell'autorita' consolare competente. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 LUGLIO 1990, N. 172)).
Testo in vigore dal 8 luglio 1990 al 11 novembre 2003
