Istituzione dei comitati dell'emigrazione italiana
Art. 4 — Bilancio del comitato
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Il comitato dell'emigrazione italiana provvede al proprio funzionamento e al raggiungimento dei propri fini con:
- a)le rendite del suo eventuale patrimonio;
- b)i contributi annuali disposti dal Ministero degli affari esteri;
- c)le elargizioni di enti pubblici italiani e dei Paesi ospitanti e di privati;
- d)il ricavato di attivita' e manifestazioni varie. Per poter essere ammesso a ricevere il contributo ministeriale, il comitato dovra' presentare al Ministero degli affari esteri, tramite l'autorita' consolare, due mesi prima dell'inizio dell'anno, il bilancio preventivo delle spese da sostenere per il proprio funzionamento nell'anno successivo e delle eventuali entrate previste, accompagnato dalla richiesta di contributo. Il comitato, entro quarantacinque giorni dalla fine della gestione annuale, presenta il rendiconto consuntivo, certificato da tre revisori dei conti, dei quali due designati dal comitato e uno dal capo dell'ufficio consolare, scelti al di fuori del comitato stesso. Sulle richieste di contributo, il Ministero degli affari esteri decide, entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio dello Stato, con decreto, che viene portato a conoscenza del comitato, per il tramite dell'autorita' consolare. I libri contabili e la documentazione amministrativa di giustificazione, concernenti l'impiego dei contributi del Ministero degli affari esteri e degli enti pubblici italiani, debbono essere tenuti a disposizione delle competenti autorita' amministrative, per eventuali verifiche. I membri del comitato hanno responsabilita' civile e penale ai sensi dell'ordinamento italiano per l'impiego dei contributi di cui al comma precedente. Tali contributi non possono comunque essere utilizzati per sostenere spese per il personale.
Testo in vigore dal 22 maggio 1985 al 11 novembre 2003
