Istituzione dei comitati dell'emigrazione italiana

Art. 6 — Composizione del comitato

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Il comitato dell'emigrazione italiana e' composto da dodici membri per le comunita' fino a centomila e da ventiquattro per quelle con piu' di centomila connazionali; ai fini anzidetti la consistenza delle comunita' e' quella risultante dagli accertamenti del Ministero degli affari esteri alla data del 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni. Sono eleggibili i cittadini italiani residenti nella circoscrizione e candidati in una delle liste presentate purche' iscritti negli elenchi di cui all'articolo 14 e in possesso dei requisiti per partecipare alle consultazioni elettorali per la Camera dei deputati in Italia. La candidatura e' ammessa soltanto in una circoscrizione e per una sola lista. Nel caso di candidatura in piu' circoscrizioni o piu' liste, il candidato non e' eleggibile. Alle sedute del comitato possono essere chiamati a partecipare a titolo consultivo esperti esterni in relazione agli argomenti in esame. Il capo dell'ufficio consolare, o un suo rappresentante appositamente delegato, partecipa alle sedute del comitato, senza diritto di voto.

Testo in vigore dal 22 maggio 1985 al 8 luglio 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1985-05-08;205~art6 · fonte su Normattiva