Istituzione dei comitati dell'emigrazione italiana

Art. 7 — Membri stranieri di origine italiana

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 maggio 1985 al 8 luglio 1990. Leggi il testo vigente →

Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana di cui al precedente articolo, possono far parte del comitato dell'emigrazione italiana, per cooperazione, previo assenso delle autorita' locali, cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei componenti il comitato eletto. A tal fine le associazioni di emigrati italiani che operino nella circoscrizione consolare a favore degli emigrati stessi da almeno cinque anni, previa verifica del comitato, designano, nell'osservanza dei rispettivi statuti, un numero di cittadini stranieri di origine italiana complessivamente pari ad almeno il doppio dei membri da cooptare. Ciascun componente del comitato eletto puo' esprimere, a scrutinio segreto, un numero di voti pari a quello dei membri da cooptare. Sono eletti coloro che riportino almeno la meta' piu' uno dei voti del comitato.

Testo in vigore dal 22 maggio 1985 al 8 luglio 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1985-05-08;205~art7 · fonte su Normattiva