Art. 7 — Membri stranieri di origine italiana
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((Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana di cui all'articolo 6, possono far parte del comitato degli italiani all'estero, per cooptazione, previo assenso delle autorita' locali, i cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei componenti il comitato eletto per i Paesi europei e due terzi per quelli extraeuropei. A tal fine le associazioni della comunita' italiana che operino nella circoscrizione consolare da almeno cinque anni, previa verifica del comitato, designano, nell'osservanza dei rispettivi statuti, un numero di cittadini stranieri di origine italiana complessivamente pari ad almeno il doppio dei membri da cooptare)). Ciascun componente del comitato eletto puo' esprimere, a scrutinio segreto, un numero di voti pari a quello dei membri da cooptare. Sono eletti coloro che riportino almeno la meta' piu' uno dei voti del comitato.
Testo in vigore dal 8 luglio 1990 al 11 novembre 2003
