Istituzione dei comitati dell'emigrazione italiana

Art. 8 — Durata in carica e decadenza dei membri

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I componenti del comitato dell'emigrazione italiana restano in carica ((cinque anni)) e sono rieleggibili.1a ((Qualora la loro elezione sia, per qualsiasi motivo, avvenuta in tempi tali che la scadenza del mandato non coincida con quella dei componenti della generalita' dei comitati, la durata in carica dei componenti cosi' eletti non potra' protrarsi oltre il limite previsto per questi ultimi)). I membri deceduti o decaduti sono sostituiti di diritto con i primi candidati non eletti della lista cui appartengono. La mancata partecipazione immotivata per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica. Ove manchino candidati non eletti ed il numero dei membri del comitato si riduca a meno della meta', il comitato viene sciolto dal capo dell'ufficio consolare e si procede a nuove elezioni per il rinnovo dell'intero comitato entro tre mesi dalla data di scioglimento.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 17 gennaio 1990, n. 5

1a

La L. 17 gennaio 1990, n. 5 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei comitati dell'emigrazione italiana e' rinviata di 7 mesi rispetto alla scadenza triennale indicata nel primo comma del presente articolo.

Testo in vigore dal 8 luglio 1990 al 10 gennaio 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1985-05-08;205~art8 · fonte su Normattiva