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[1]Il decreto che istituisce l'imposta, di cui alla lettera c) dell'art. 18, determina i redditi minimi esenti da tributo, nonche' l'aliquota massima dell'imposta.
[2]Ogni anno il Ministro per l'economia nazionale, in sede di approvazione del bilancio preventivo, stabilisce con decreto la misura della detta imposta che ciascun Consiglio provinciale dell'economia e' autorizzato ad esigere per l'anno successivo.
[3]L'imposta anzidetta grava sul reddito o sulla parte di reddito prodotto nella circoscrizione del Consiglio. Essa si applica sui redditi netti iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile di categoria B e C provenienti da attivita' commerciali ed industriali e sui redditi delle aziende agrarie iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile in categoria B, con esclusione di quelli contemplati nel R. decreto 4 gennaio 1923, n. 16. Le modalita' per la ripartizione del reddito saranno stabilite nel regolamento.
[4]Quando trattasi di azienda i cui redditi, in virtu' di leggi speciali, siano esenti dall'imposta di ricchezza mobile, la valutazione del reddito agli effetti della imposta consigliare sara' quella stessa fatta dai Comuni ai sensi dell'art. 5 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2538. Qualora i Comuni interessati ritardassero nel fare la valutazione, i Consigli potranno provvedere direttamente.
[5]I Consigli provinciali dell'economia hanno facolta' di colpire di imposta anche quei redditi di natura commerciale, industriale ed agraria, che non siano iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile, ma che abbiano dato luogo a tassazione da parte dei Comuni con la tassa di patente di cui all'art. 6 del citato Regio decreto. In tal caso l'ammontare dell'imposta per ciascuno dei redditi non potra' essere superiore all'ammontare dell'imposta corrispondente al reddito minimo tassabile col sistema dell'aliquota proporzionale.2
[6]In pendenza di eventuali contestazioni relative all'accertamento ed al riparto dei redditi direttamente accertati dai Comuni, rimane sospesa la prescrizione a favore dei contribuenti, senza obbligo di alcun atto di interruzione da parte del Consiglio dell'economia interessato.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 3 gennaio 1929, n. 16
2La L. 3 gennaio 1929, n. 16 ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che "Il limite d'imposta risultante dall'art. 20, penultimo comma, della detta legge 18 aprile 1926, n. 731, nei riguardi dei redditi assoggettabili a tassa di patente, e' abrogato".
Testo in vigore dal 7 febbraio 1929 al 22 dicembre 2008
