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[1]Sono soggette all'approvazione del Ministero dell'economia nazionale, oltre alle deliberazioni dei Consigli provinciali dell'economia specificatamente indicate nella presente legge e in altre leggi o regolamenti, anche quelle che riguardano:

[2]1° il bilancio preventivo e il conto consuntivo, di cui al precedente articolo;

[3]2° i regolamenti dei Consigli e le piante organiche del personale;

[4]3° la stipulazione dei mutui;

[5]4° le spese che impegnano il bilancio consigliare per piu' di un esercizio, qualora l'impegno superi il 2 per cento delle spese complessive del precedente esercizio;

[6]5° gli storni di fondi da uno ad altro capitolo del bilancio del Consiglio;

[7]6° i prelevamenti dal fondo di riserva;

[8]7° la erogazione delle somme a calcolo per spese variabili.

[9]Le deliberazioni di cui al n. 1 s'intendono approvate se, nel termine di 90 giorni dalla data di arrivo delle deliberazioni stesse al Ministero, non interviene un provvedimento motivato e definitivo di merito.

[10]Per le deliberazioni di cui agli altri numeri, il termine predetto e' di 30 giorni, quando non sia tassativamente prescritto l'esame di altri Dicasteri, oltre quello dell'Economia nazionale, o di corpi consultivi della Amministrazione dello Stato, nel qual caso il termine e' di 60 giorni.

[11]Lo stesso termine di trenta giorni vale per le altre deliberazioni soggette all'approvazione Ministeriale e non indicate nel presente articolo, quando non siano espressamente stabiliti altri termini o quando non sia prescritto l'esame di cui sopra.

Testo in vigore dal 10 maggio 1926 al 7 luglio 1927

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-04-18;731~art27 · fonte del testo