Mostra gli altri 3 capoversi cambiati
tolto: Le deliberazioni di cui al n. 1 s'intendono approvate se, nel termine di 90 giorni dalla data di arrivo delle deliberazioni stesse al Ministero, non interviene un provvedimento motivato e definitivo di merito.
tolto: Per le deliberazioni di cui agli altri numeri, il termine predetto e' di 30 giorni, quando non sia tassativamente prescritto l'esame di altri Dicasteri, oltre quello dell'Economia nazionale, o di corpi consultivi della Amministrazione dello Stato, nel qual caso il termine e' di 60 giorni.
tolto: Lo stesso termine di trenta giorni vale per le altre deliberazioni soggette all'approvazione Ministeriale e non indicate nel presente articolo, quando non siano espressamente stabiliti altri termini o quando non sia prescritto l'esame di cui sopra.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.L. 16 GIUGNO 1927, N. 1071, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 10 MAGGIO 1928, N. 1027