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[1]In ogni contratto scritto, stipulato nell'interesse di una ditta, e in ogni atto, lettera, pubblicazione ed annuncio che ad essa si riferisca, debbono essere chiaramente indicati il Consiglio provinciale dell'economia presso il quale la ditta stessa e' iscritta, ed il numero dell'iscrizione.
[2]Nel regolamento per l'applicazione della presente legge saranno fissate la data dell'entrata in vigore di tale norma, le modalita' di applicazione e le eventuali deroghe per i casi in cui l'indicazione suddetta potesse essere eccessivamente onerosa.
[3]Ogni contravvenzione alle disposizioni di cui al presente articolo e' punita con una ammenda non eccedente le L. 500.
Testo in vigore dal 10 maggio 1926 al 7 luglio 1927
