Confronto con la versione in vigore dal 10 maggio 1926 al 7 luglio 1927. 97 parole tolte, 21 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: In ogni contratto scritto, stipulato nell'interesse di una ditta, e in ogni atto, lettera, pubblicazione ed annuncio che ad essa si riferisca, debbono essere chiaramente indicati il Consiglio provinciale dell'economia presso il quale la ditta stessa e' iscritta, ed il numero dell'iscrizione.
tolto: Nel regolamento per l'applicazione della presente legge saranno fissate la data dell'entrata in vigore di tale norma, le modalita' di applicazione e le eventuali deroghe per i casi in cui l'indicazione suddetta potesse essere eccessivamente onerosa.
tolto: Ogni contravvenzione alle disposizioni di cui al presente articolo e' punita con una ammenda non eccedente le L. 500.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.L. 16 GIUGNO 1927, N. 1071, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 10 MAGGIO 1928, N. 1027
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.