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[1]L'omissione o il ritardo nella presentazione della denuncia, di cui agli articoli 28 e seguenti della presente legge, sono puniti con l'ammenda da L. 20 a L. La falsa denuncia e' punita con l'ammenda non inferiore a L. 400.

[2]Il presidente del Consiglio e' tenuto a deferire i contravventori alla autorita' giudiziaria, per gli effetti di legge.

[3]Pero' prima di deferirli all'autorita' giudiziaria, il presidente li invitera' a fare, entro il termine di 10 giorni dalla data dell'invito, la oblazione giudiziale analogamente a quanto dispone la legge comunale e provinciale.

[4]L'oblazione non sara' accettata se, nel caso di omissione, il contravventore non avra' dimostrato di aver soddisfatto all'obbligo della denuncia.

[5]L'oblazione sara' di L. 10 per il ritardo della presentazione, di L. 50 per l'omissione della denuncia.

[6]Sono esclusi dal beneficio dell'oblazione i casi di falsa denuncia.

[7]Il provento delle pene pecuniarie e' interamente devoluto alla formazione di un fondo per sussidi a favore del personale in servizio o in quiescenza di ciascun Consiglio e per migliorare il trattamento di quiescenza.

[8]Le norme per l'amministrazione di detto fondo saranno stabilite nel regolamento per l'applicazione della presente legge.

Testo in vigore dal 10 maggio 1926 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-04-18;731~art31 · fonte del testo