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[1]Il Governo del Re e' autorizzato ad emanare il regolamento generale e tutte le altre disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge, comprese quelle per l'inquadramento, presso i Consigli provinciali dell'economia, del personale delle Camere di commercio e dei Consigli agrari provinciali, nonche' dei Comizi agrari che non si trasformeranno a norma dell'art. 35 ed a coordinare la presente legge con le altre leggi dello Stato.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 18 aprile 1926.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Belluzzo - Federzoni - Rocco - Volpi.

[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 10 maggio 1926 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1926-04-18;731~art36 · fonte del testo